(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34 del 14 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986 n. 899, nonche' gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211, purche' gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, in tema di assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonche' quelli realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali. 2. Le norme della presente legge si applicano, altresi', alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati. 3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di servizio, e cioe' gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa, con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.