(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34
                         del 14 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Alloggi di edilizia residenziale pubblica
 
  1. Le presenti norme si applicano a tutti gli  alloggi  realizzati,
recuperati  ed  acquistati  da Enti pubblici a totale carico o con il
concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione,
delle Province o dei Comuni nonche' a quelli acquistati, realizzati o
recuperati da Enti pubblici  non  economici,  ma  utilizzati  per  le
finalita'  sociali  proprie  dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi
compresi gli alloggi di cui agli artt. 7 e 8 della legge 15  febbraio
1980,  n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge
5 aprile 1985, n. 118 e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986
n. 899, nonche' gli alloggi di cui al  titolo  VIII  della  legge  14
maggio  1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell'art. 2, comma
5 bis del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge  30  maggio
1985,  n. 211, purche' gli stessi siano stati assegnati a soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, in
tema  di  assegnazioni  di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,
nonche' quelli realizzati  o  acquisiti  ai  sensi  di  provvedimenti
legislativi straordinari o speciali.
  2.  Le norme della presente legge si applicano, altresi', alle case
parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano  cessate  le  cause
dell'uso  contingente per le quali sono stati realizzati e sempre che
abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.
  3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
   a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
   b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia  agevolata  e
convenzionata;
   c)  di  servizio, e cioe' gli alloggi per i quali la legge preveda
la semplice concessione amministrativa, con conseguente  disciplinare
e senza contratto di locazione;
   d)  di  proprieta'  degli  Enti pubblici previdenziali purche' non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso  o  con  il
contributo dello Stato o della Regione.